Finanziarie: nulli i contratti se il bene venduto presenta vizi o difformità
Caso Aiazzone Catania | Questo il principio fissato dalla Corte di Appello di Catania nel caso Aiazzone in cui un consumatore è stato costretto a pagare rate per mobili mai consegnati.
Sono nulli i contratti di finanziamento collegati a vendite o servizi in caso di mancanza o di inesattezza di esecuzione da parte del fornitore. Lo ha deciso la Corte di Appello di Catania, che si è pronunciata nei giorni scorsi a favore di un consumatore, che pur non avendo mai ricevuto i beni acquistati era stato costretto a pagare le rate del mutuo acceso al momento del loro acquisto.
Il caso specifico risale al 2002, quando un consumatore aveva acquistato dalla società Aiazzone l’arredamento di una camera da letto in vista del matrimonio della figlia per il prezzo di 4.500 €, stipulando, contestualmente e su proposta dello stesso venditore, un contratto di finanziamento per poter versare l’importo a rate alla finanziaria. I mobili acquistati, però, non erano mai stati consegnati e, nel frattempo la finanziaria continuava a pretendere il pagamento delle rate avendo già versato il totale al venditore, il quale, come è noto, aveva chiuso tutti gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede in Israele.
Il consumatore dopo aver pagato delle rate, si era rifiutato pertanto di continuare a versare il resto delle rate, e per questo è stato iscritto nel registro dei cattivi pagatori. “Grazie a questa Sentenza – ci ha spiegato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, contattato telefonicamente da Catania Pubblica – faremo richiesta di cancellazione del consumatore dall’elenco dei cattivi pagatori, e in seguito intenteremo una causa alla finanziaria per avere riconosciuto il risarcimento danni dovuti alla segnalazione al crif”.
Durante l’iter giudiziario, il Tribunale di Catania in primo grado aveva dato parzialmente ragione al consumatore, condannando l’inadempiente Aiazzone a restituire il prezzo, ma ritenendo comunque l’acquirente vincolato nei confronti della finanziaria, cui dovevano pure pagarsi le spese processuali. Il consumatore aveva proposto appello invocando i principi frattanto sanciti dalla Corte di Giustizia Europea la quale si era autorevolmente espressa in favore del consumatore riconoscendo in questi casi il diritto di procedere contro il finanziatore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio (ovviamente quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito. Nei giorni scorsi, la Corte di Appello di Catania, ha fatto proprio il suddetto principio, nel frattempo confermato in Italia anche dalla Corte di Cassazione ritenendo “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita […] non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto …”.
In Appello è stato fissato il principio che “Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo ad un unico rapporto (stanno e cadono insieme). Se il venditore e il finanziatore vanno “a braccetto” quando vengono proposti allettanti acquisti in comode rate, devono sopportare insieme anche le conseguenze quando qualcosa va storto. Il che riguarda anche quando il bene venduto presenta dei vizi o difformità. L’applicazione dei suddetti principi, oltre al profilo economico, tutela il consumatore per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi dei cattivi pagatori o nei confronti dei famigerati “recupero crediti”.