L’opuscolo per il cittadino, realizzato dal Consiglio nazionale del notariato, spiega caratteristiche ed effetti del nuovo tipo di contratto, introdotto dal decreto Sblocca Italia.
Rent to buy, affittare per comprare, uno strumento ancora poco utilizzato nel nostro paese che, soprattutto in questo momento di crisi economica, costituisce un’opportunità per chi desidera comprare casa, ma non dispone subito della liquidità necessaria.
La nuova tipologia di contratto è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Sblocca Italia del 2014 e fonde insieme un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile.
Oggi, nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, è stata presentata la guida realizzata dal Consiglio nazionale del notariato e da 12 associazioni dei consumatori, sul Rent to buy.
“Questa è la 12ª guida realizzata dal Consiglio per agevolare il cittadino nelle proprie scelte – ha spiegato il presidente Giuseppe Balestrazzi – . Si tratta infatti di materiale scritto a quattro mani con linguaggio semplice e immediato. Per ciò che riguarda nello specifico questa norma, è inserita nel contesto di un mercato asfittico ed è già da un annetto che facciamo consulenza sul tema, visto il grandissimo interesse.
“La guida, presentata a Roma a dicembre 2015, spiega Alfredo Tamburino, referente per la comunicazione del Consiglio notarile distrettuale, ha l’obiettivo di raggiungere direttamente il cittadino per portare a sua conoscenza degli istituti nuovi di cui non tutti conoscono i meccanismi. Ciò risponde a un’esigenza di fare comunicazione esterna da parte del notariato in modo da far percepire al cittadino la funzione del notaio e il perché può essergli utile. Proprio in quest’ottica, nel luglio 2015 è stata presentata la “Carta dei diritti del cittadino nei rapporti col notaio”.
Venendo al Rent to buy in concreto lo strumento contrattuale prevede che il proprietario consegni fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.
Con il rent to buy quindi l’acquisto avviene in un secondo tempo, ma la disponibilità dell’immobile è immediata.
In questo caso si parla di un “contratto bifronte” perché la somma si può sdoppiare in due componenti. Il canone cioè viene spezzato in due, una parte va al pagamento dell’utilizzo, e una è da imputare al prezzo se il conduttore decide di esercitare il diritto all’acquisto. La percentuale delle due componenti non è richiesta dalla legge, ma l’essenziale è che non sia irrisoria una delle due, pena nullità del contratto, perché tradirebbe lo spirito della legge.
Se il conduttore alla fine del contratto decide di non acquistare, dovrà riconsegnare il bene. Se non lo riconsegna, ha spiegato il notaio Tamburino, é molto più semplice per il proprietario rientrare in possesso anche forzato dell’immobile. A questo punto il proprietario ha il diritto di tenere tutto ciò che è stato pagato a titolo del bene, mentre il conduttore deve avere indietro l’acconto perso.
“Il Rent to buy è uno strumento con determinate finalità, vendere l’invenduto, ha detto nel corso del suo intervento il presidente di Adiconsum Sicilia, Vincenzo Romeo. Sicuramente non è la panacea di tutti i mali, ma è uno strumento in più nel panorama normativo per il cittadino. Ad esempio può essere utile per chi paga un affitto ai figli che studiano fuori, e non sapendo se il giovane resterà o meno in quella città, possono utilizzare questa opportunità, e alla fine del percorso se interessati all’acquisto, concluderlo. Bisogna capire la filosofia che c’è alla base di una tipologia contrattuale e la guida in questo senso è molto chiara nell’indicare aspetti positivi e negativi del contratto”.