Autorevole pronuncia del distretto di Catania ottenuta anche in appello da una studentessa catanese assistita da Confconsumatori.
La vicenda ebbe origine nel 2004, anno in cui un’universitaria catanese aveva sottoscritto nei locali di un’associazione di categoria di Catania, presso i quali l’organizzatore si era appoggiato per la vendita, un contratto per adesione ad un corso di giornalismo organizzato da un ente di formazione privato con sede a Roma, per il prezzo di 2.600,00 euro e sulla base di un formulario già predisposto.
Dopo alcune settimane, però, la studentessa, pentita dell’acquisto, si rivolse alla Confconsumatori e dall’esame del formulario risultò che l’organizzatore del corso non aveva dato la corretta informazione sul diritto di ripensamento cui hanno diritto i consumatori.
In base alla normativa all’epoca in vigore, e precisamente il decreto legislativo 50 del 1992, il consumatore entro 10 giorni poteva ripensarci e sciogliersi dal contratto. Inoltre, il venditore era tenuto, non solo a informare il consumatore di tale diritto, ma, come prescrive la legge, a fornire l’informativa separatamente rispetto alle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. In mancanza della corretta informazione, il termine di ripensamento si allungava fino a 60 giorni dalla data di sottoscrizione.
Dopo l’esercizio del recesso è seguito un lungo contenzioso che ha visto il venditore soccombere sia in primo grado dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia, che nell’appello che aveva proposto. Anche la Corte di Appello infatti ha ritenuto legittimo il diritto di ripensamento esercitato dalla studentessa, sancendo il suo diritto allo scioglimento del contratto e al rimborso delle somme a suo tempo pagate, nonché alla rifusione delle spese legali.
La pronuncia della Corte (Giudici: Presidente Francesco Cardile, Consigliere Relatore Ada Vitale, Consigliere Antonella Romano) ottenuta da Confconsumatori ribadisce dunque la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale in base al “diritto di ripensamento” nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali e sull’informativa che il professionista è tenuto a fornire. L’informativa sul diritto di recesso deve essere effettiva, perché «Il diritto di recesso del consumatore costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. contraente debole. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita dalla legge in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un’azione di vendita spesso commercialmente aggressiva» – hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha difeso nel lungo iter processuale la giovane studentessa catanese, e l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia.
Oggi, la nuova normativa del Codice del Consumo, offre addirittura maggiori garanzie rispetto al passato perché il termine per il recesso è di 14 giorni, e, ove il professionista ometta la corretta informativa su detto diritto, il termine per recedere si estende fino a 1 anno, o, almeno, fino a quando non viene fornita la corretta informazione.