Ancora i “Treni del Gol” influirebbero in modo determinante. Emersa una sanzione comminata al club etneo nella stagione 2016/2017.
La “Bravata” di Pulvirenti darebbe il colpo di grazia alle speranze di ripescaggio del Catania in Serie B. Stiamo parlando del l’ inchiesta “Treni del Gol” a conclusione della quale al termine della stagione 2014/2015 il Catania veniva retrocesso in Lega Pro per illecito sportivo.
A spiegare il tutto, sia il Corriere dello Sport che Sky.it
Durante la stagione 2016/2017 arriva un provvedimento, quello che metterebbe la parola fine alla querelle di questa estate del calcio catanese. Con il Comunicato n.24 il Tribunale Federale Nazionale ha condannato ad una sanzione Pulvirenti (25mila euro), Delli Carri (3 mesi e 25mila euro) e il Catania (20mila euro) per tentato illecito sportivo con riferimento alla partita Bologna-Catania del 27 aprile 2015 e per slealtà sportiva con riferimento alla partita Brescia-Catania del 9 maggio sempre dello stesso anno.
Secondo quanto riportato da Sky.it “Questo provvedimento è stato preso il 6 ottobre del 2016. Per la partita contro il Bologna, nonostante la transazione economica non si sia conclusa (si legge nella sentenza per richieste superiori al previsto) si tratta comunque di tentato illecito (non importa infatti se sia andata a buon fine la “trattativa”). Per la partita contro il Brescia invece, visto che si cercava una combinazione particolare con una vittoria con uno scarto superiore ai due gol, si tratta di slealtà sortiva, visto che i soggetti coinvolti già nella prima fase hanno deciso di non continuare, ma hanno soltanto ipotizzato il reato. Rispetto alla partita con il Bologna, Pulvirenti ha fatto ricorso, vedendo derubricata la sua posizione a slealtà sportiva. Ma il ricorso non è stato fatto né da Delli Carri (era il direttore sportivo) né dalla società che rimangono penalizzate per illecito sportivo, nel 2016″.
Questa sanzione escluderebbe, secondo Sky e il Corriere dello Sport,il Catania dai ripescaggi in questa stagione. Il comma D3, mai messo in discussione in nessun grado di giudizio davanti i Tribunali sportivi, risulterebbe in vigore. Il Ricorso del Novara, infatti riguarda il comma D4, che parla di esclusioni dal ripescaggio per le società che si erano macchiate di illeciti amministrativi nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Il comma D3 invece recita “Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2018/2019, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”.
Di seguito la parte riguardante l’inchiesta “Treni del gol” del comunicato n.24: